Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 74

In vigore dal 11 feb 1966
L'esame di laurea comprende due prove di cui la prima deve precedere la seconda: 1) esame di cultura generale nelle scienze fisiche; 2-a) discussione di una tesi scritta su argomento attinente ad uno dei corsi di cui lo studente abbia superato l'esame e che sia compreso nel piano di studi dell'indirizzo seguito. Alla tesi non si richiede necessariamente carattere di ricerca originale; 2-b) discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione tra due assegnate in materie del corso di laurea diverse tra di loro e da quella della tesi. Quindici giorni prima della data fissata per la discussione della tesi di laurea il candidato deve depositare presso la segreteria dell'Università il testo della dissertazione scritta ed i titoli delle due tesine, tutti debitamente firmati dai relatori. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione solo nella carriera scolastica.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-74

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