Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 52
In vigore dal 31 ott 1968
I laureati in lingue e letterature straniere, che aspirino alla laurea in materie letterarie, debbono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:
1) Lingue e letteratura italiana;
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia;
4) Geografia (biennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia.
Debbono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.
Qualora essi durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un biennio quello di geografia, superando i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina, di geografia, di pedagogia e di storia della filosofia.
Qualora, per la laurea in lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di pedagogia e di storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.
Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-52