Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 50
In vigore dal 31 ott 1968
I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirano alla laurea in lingue e letterature straniere, debbono seguire un corso biennale per una delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiate per la prima laurea o diploma e per lingua prescelta per la seconda laurea che deve essere quella già studiata, e un corso annuale per le altre due lingue non ancora studiate, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, debbono seguire un corso annuale di filologia germanica e uno di filologia romanza e superarne gli esami.
Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.
La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-50