Art. 52
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 52

52 / 118
In vigore dal 31 ott 1968
I laureati in lingue e letterature straniere, che aspirino alla laurea in materie letterarie, debbono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami: 1) Lingue e letteratura italiana; 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia; 4) Geografia (biennale); 5) Pedagogia; 6) Storia della filosofia. Debbono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia. Qualora essi durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un biennio quello di geografia, superando i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina, di geografia, di pedagogia e di storia della filosofia. Qualora, per la laurea in lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di pedagogia e di storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie. Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-52