Art. 19
In vigore dal 16 ott 1964
Nelle deliberazioni relative alla estensione al proprio personale dell'indennità di seconda lingua, i Comuni e gli altri Enti ed istituti indicati nell' della legge dovranno anche precisare le carriere statali alle quali il personale medesimo è equiparato, qualora tale equiparazione non risulti già dalle leggi o dai regolamenti.
Il personale di cui trattasi è esaminato dalle Commissioni di cui al precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 143. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;807#art-19