Art. 19

In vigore dal 16 ott 1964
Nelle deliberazioni relative alla estensione al proprio personale dell'indennità di seconda lingua, i Comuni e gli altri Enti ed istituti indicati nell' della legge dovranno anche precisare le carriere statali alle quali il personale medesimo è equiparato, qualora tale equiparazione non risulti già dalle leggi o dai regolamenti. Il personale di cui trattasi è esaminato dalle Commissioni di cui al precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964 Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 143. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;807#art-19

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