Art. 16
In vigore dal 16 ott 1964
Le Amministrazioni centrali, dopo aver provveduto su domanda delle autorità di cui all'ultimo comma dell' della legge - all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca da parte delle medesime, provvedono, sulla base dell'attestazione prevista dalla legge, ad emettere il provvedimento formale di concessione dell'indennità di seconda lingua dandone comunicazione all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;807#art-16