Art. 15
In vigore dal 11 dic 1977
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846.
Per coloro che vengano destinati alle sedi suddette successivamente al superamento dell'esame, l'indennità di seconda lingua sarà concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbiano raggiunto la sede.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;807#art-15