Art. 5
In vigore dal 8 ago 1964
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto che cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1964
SEGNI
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 166. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-19;585#art-5