Art. 2
In vigore dal 8 ago 1964
Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono attribuiti: a) n. 2 posti di professore di ruolo mediante modifica al riparto dei posti assegnati in organico alla Facoltà di medicina e chirurgia; b) n. 3 posti di assistente ordinario mediante trasferimento di altrettanti posti dalla Facoltà di medicina e chirurgia.
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sarà approvata la convenzione stipulata tra l'Università di Siena e il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena per il finanziamento di un terzo posto di professore di ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-19;585#art-2