Art. 3
In vigore dal 8 ago 1964
Alla retribuzione dei professori incaricati di insegnamenti della Facoltà anzidetta sarà provveduto con le modalità di cui all'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni.
La spesa relativa graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-19;585#art-3