Art. 3
In vigore dal 5 lug 1964
È fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimale dei diritti di quotazione da applicare alle Società aventi titoli ufficialmente quotati presso la Borsa valori di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1964
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-16;413#art-3