Art. 2
In vigore dal 5 lug 1964
Alle Società che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli già quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, o l'ammissione contemporanea in più Borse valori dei propri titoli, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all':
a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%;
b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%;
c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-16;413#art-2