Art. 2

In vigore dal 5 lug 1964
Alle Società che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli già quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, o l'ammissione contemporanea in più Borse valori dei propri titoli, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all': a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-16;413#art-2

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