Art. 1

In vigore dal 5 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, e del 7 dicembre 1960, n. 1747, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 11 novembre 1963, numero 684, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale Borsa valori, è stabilita nella seguente misura: L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato; L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale od obbligazionario quotato. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sullo importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente. Tali diritti sono ridotti della metà per i titoli ammessi alla quotazione ufficiale nel corso del secondo trimestre dell'anno solare.
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