Art. 4

In vigore dal 4 apr 1964
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1964 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 32. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-12;99#art-4

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