Art. 1
In vigore dal 4 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi rispettivamente in data 2 agosto e 14 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-12;99#art-1