Art. 3

In vigore dal 4 apr 1964
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà, senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-12;99#art-3

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