Art. 3
In vigore dal 5 feb 1964
Il posto di professore di ruolo di cui all' cessa dall'essere destinato all'insegnamento di "Semeiotica medica" e viene invece assegnato all'insegnamento di una disciplina che sarà indicata dalla Facoltà interessata in relazione alle particolari esigenze didattiche della Facoltà stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1964
SEGNI
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 11. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-12;1#art-3