Art. 1

In vigore dal 5 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1285, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della "Semeiotica medica" presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Pavia; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Pavia il 23 dicembre 1963 aggiuntivo alla convenzione, stipulata anch'essa in Pavia il 29 luglio 1958, approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1285, con la quale veniva istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento della "Semeiotica medica" presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.
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