Art. 2

In vigore dal 5 feb 1964
Con il presente atto aggiuntivo viene elevato da, lire 8.000.000 a L. 3.800.000 il contributo annuo che l'Ente sovventore è tenuto a versare all'Università di Pavia per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo e conseguentemente il relativo importo di lire 600.000 a L. 760.000 pari al 20% del nuovo contributo di cui sopra per la costituzione dello speciale fondo di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare al titolare del predetto posto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-12;1#art-2

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