Art. 2

In vigore dal 5 dic 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dagli Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A) è dovuta, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione di lire 1.603 per 100 Kg.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1725#art-2

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Art. 2 Istituzione, fino al 3 aprile 1964, di tasse di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti e di bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee. — Testo vigente | Portale Normativo