Art. 3

In vigore dal 5 dic 1963
Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui ai precedenti articoli, affluiranno al capitolo 89 "Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea", istituito nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1963-1964, la cui denominazione sarà modificata come segue: "Tasse di compensazione autorizzate ai sensi degli articoli 226 e 235 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea". Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, alla denominazione del predetto capitolo, la conseguente variazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1725#art-3

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