Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 5 dic 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dagli Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A) è dovuta, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione di lire 1.603 per 100 Kg.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1725#art-2