Art. 1

In vigore dal 5 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, che approva il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . La lettera c) dell'art. 16 del regolamento, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è così modificata: "c) residuo secco magro non inferiore all'8,70% È ammesso un residuo secco magro sino al limite dello 8,30%, purchè il tasso di grasso sia superiore al 3,15%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1504#art-1

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