Art. 2
In vigore dal 5 dic 1963
L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è sostituito dal seguente:
"È consentita la produzione e la vendita del latte scremato, e del latte parzialmente scremato.
Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a trattamento di pastorizzazione presso le Centrali o Centri debitamente autorizzati, devono essere venduti soltanto nelle "latterie" aventi i requisiti di cui al Titolo V del presente regolamento.
Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a sterilizzazione o altri analoghi procedimenti che ne assicurino l'indefinita conservazione, possono essere venduti sia nelle latterie che nei negozi di generi alimentari.
Il latte prodotto e venduto con la denominazione di "latte scremato" deve contenere sostanza grassa in quantità non superiore allo 0,50%.
Il latte prodotto e venduto con la denominazione "latte parzialmente scremato" deve contenere una percentuale di sostanza grassa non inferiore all'1% e non superiore a l'1,80%. È obbligatoria, per tale tipo di latte la dichiarazione ben evidente, sulla confezione, della percentuale massima di sostanza grassa in esso contenuta.
Qualora si adoperino recipienti di vetro, le capsule o i tappi di chiusura debbono avere colore diverso da quello normalmente adoperato per i recipienti destinati a contenere latte intero.
È fatto obbligo all'esercente la rivendita di latte di:
a) apporre all'esterno ed all'interno della latteria cartelli, recanti l'indicazione ben leggibile "latte scremato" e "latte parzialmente scremato",
b) vendere latte scremato e quello parzialmente scremato soltanto in recipienti chiusi, aventi le caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del presente regolamento. Allorchè tale latte è contenuto in confezioni "a perdere", la data dell'imbottigliamento o quella della scadenza deve essere impressa sul contenitore.
Sia il latte scremato che quello parzialmente scremato debbono essere conservati, presso le latterie, in idonei armadi frigoriferi.
Il "latte scremato" e il "latte parzialmente scremato" rientrano nella categoria delle preparazioni in latte speciali e pertanto non sono soggetti alle restrizioni previste dall'art. 28 del presente regolamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963
SEGNI
LEONE - JERVOLINO - BOSCO - TOGNI MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1504#art-2