Art. 5
In vigore dal 20 nov 1963
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 luglio 1963
SEGNI
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 89. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-22;1434#art-5