Art. 4
In vigore dal 20 nov 1963
L'Università degli studi di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-22;1434#art-4