Art. 1

In vigore dal 20 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 14 marzo 1963, nonché l'annesso atto aggiuntivo in data 28 giugno 1963, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Fisica nucleare applicata alla Medicina" della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-07-22;1434#art-1

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