Art. 3
In vigore dal 31 lug 1963
Al fine di ottenere le agevolazioni tariffarie stabilite con il precedente , le società interessate dovranno esibire probante documentazione, sul cui accoglimento deciderà di volta in volta la Giunta camerale, sentiti gli Organi di Borsa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1963
SEGNI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 99. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-26;934#art-3