Art. 2
In vigore dal 31 lug 1963
Per le società il cui capitale azionario è in compartecipazione con lo Stato, l'applicazione della tariffa dei diritti di quotazione è limitata alla sola parte di capitale di proprietà di privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-26;934#art-2