Art. 2

In vigore dal 31 lug 1963
Per le società il cui capitale azionario è in compartecipazione con lo Stato, l'applicazione della tariffa dei diritti di quotazione è limitata alla sola parte di capitale di proprietà di privati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-26;934#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo