Art. 1

In vigore dal 31 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa-valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, n. 137, con il quale vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Viste le deliberazioni n. 179 in data 31 ottobre 1962, e n. 28 del 23 febbraio 1963, modificativa della citata deliberazione n. 179, con le quali sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . La tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa-valori di Palermo è ridotta del 50% per il primo triennio della quotazione stessa.
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