Art. 1
In vigore dal 31 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa-valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, n. 137, con il quale vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;
Viste le deliberazioni n. 179 in data 31 ottobre 1962, e n. 28 del 23 febbraio 1963, modificativa della citata deliberazione n. 179, con le quali sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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La tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa-valori di Palermo è ridotta del 50% per il primo triennio della quotazione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-26;934#art-1