Art. 4
In vigore dal 16 giu 1963
La fornitura dell'energia elettrica occorrente alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno è assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione, da stipularsi fra la Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'ENEL.
Nella convenzione deve essere previsto il prezzo e le condizioni di fornitura di energia, da effettuarsi entro i limiti di quantità e di potenza a disposizione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'esercizio finanziario 1962-1963, e tenuto conto dell'incremento di producibilità conseguente all'entrata in servizio dell'impianto di Monastero.
Il prezzo è determinato con riferimento all'incidenza degli oneri del sopradetto esercizio, costituiti come segue:
1a) gli oneri inerenti al personale, alla manutenzione, ai canoni e sovracanoni se ed in quanto dovuti, relativi alle concessioni d'acqua e alle spese generali afferenti alle centrali di cui all'elenco previsto nel precedente ;
b) i prezzi e le condizioni contrattuali e comunque in atto, per la energia già ricevuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dagli Enti nei quali la Amministrazione stessa aveva partecipazione e per quella comunque acquistata.
Nella convenzione dovrà essere anche stabilito il criterio per l'aggiornamento dei prezzi nella misura determinata dalla incidenza delle variazioni del costo della manodopera, dei nuovi oneri fiscali relativi alla soluzione di energia elettrica e, per la parte di energia attualmente utilizzata di origine termica in Sicilia, della - variazione del costo del combustibile.
Qualora per fatti naturali si verificassero rilevanti diminuzioni nella produzione geotermica, l'ENEL e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concorderanno le correlative variazioni da apportare, alla convenzione.
Ulteriori forniture di energia non superiori ai 5% dei limiti di quantità e di potenza previsti dalla convenzione sono effettuate allo stesso prezzo.
Condizioni e prezzi di fornitura di energia eccedenti la percentuale di cui al comma precedente saranno fissati di volta in volta tra gli Enti interessati in base alle direttive che saranno impartite dal Comitato dei Ministri, sentito il Ministro per i trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;730#art-4