Art. 2

In vigore dal 16 giu 1963
Il trasferimento è disposto per singoli impianti o gruppi di impianti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti, ed ha effetto dalla data del decreto medesimo. I decreti di trasferimento devono essere emessi entro il 30 giugno 1964. Per le centrali di produzione elettrica di Bardonecchia e del Sagittario i decreti di trasferimento saranno invece emanati quando risulterà attuabile la separazione degli impianti di produzione da quelli di conversione e trasformazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. La consegna è effettuata da un rappresentante della Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad un rappresentante dell'ENEL, entro sessanta giorni dalla data del decreto di trasferimento. Alla consegna assiste un funzionario del Ministero dell'industria e commercio che provvede alla redazione del relativo verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;730#art-2

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Art. 2 Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione. — Testo vigente | Portale Normativo