Art. 3

In vigore dal 16 giu 1963
Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'ENEL il corso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite ai sensi del precedente . Le modalità, le condizioni tecniche di esercizio di tale diritto ed il corrispettivo per il corso da parte dell'ENEL sono regolati da convenzione da stipularsi entro il 30 giugno 1964 fra l'ENEL e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Trascorso il termine di cui al precedente capoverso, le modalità, le condizioni tecniche di esercizio ed il corrispettivo per il corso sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti. Gli attuali rapporti stabiliti fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le imprese trasferite allo ENEL, restano in vigore fino a quando non sarà provveduto ai sensi dei capoversi precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;730#art-3

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