Art. 4
In vigore dal 23 apr 1963
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e tu regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo in ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-14;419#art-4