Art. 2

In vigore dal 23 apr 1963
In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Padova, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita la Facoltà di economia e commercio che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-14;419#art-2

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