Art. 1
In vigore dal 23 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 3 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche della Università di Padova, intese ad ottenere l'istruzione presso detta Università delle Facoltà di economia e commercio, in aggiunta alle Facoltà universitarie esistenti, con sede distaccata in Verona;
Veduta la convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Università di Padova ed il "Consorzio ecc la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona" per il finanziamento e mantenimento della suddetta Facoltà;
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la necessità di approvare le proposte anzidette;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro:
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Università di sviluppo di studi universitari in Verona" ai fini del finanziamento e mantenimento della Facoltà di economia e commercio che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di padova con sede distaccata in Verona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-14;419#art-1