Art. 4
In vigore dal 15 giu 1963
L'Università degli studi di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia i contributi di cui al prededente , da destinarsi al trattamento al titolare del posto stesso.
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengono meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963
SEGNI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 5. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;701#art-4