Art. 1

In vigore dal 15 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro, per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 1 ottobre 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica e traumatologica" della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;701#art-1

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