Art. 3

In vigore dal 15 giu 1963
I contributi annui a carico del Pio Istituto "Santa Corona" di Milano, vengono, determinati in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in L 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;701#art-3

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Art. 3 Istituzione di un posto di assistente, ordinario convenzionato riservato alla cattedra di "Clinica ortopedica e traumatologica" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo