Art. 14
In vigore dal 24 feb 1963
Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione delle esigenze tecniche, deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - BOSCO - TREMELLONI
- TRABUCCHI - SULLO
- MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 44. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-04;36#art-14