Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 24 feb 1963
Per le centrali a recupero di cui al n. 7) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la domanda di autorizzazione, diretta al Comitato dei Ministri e contenente la specifica indicazione delle esigenze tecniche, deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - COLOMBO - BOSCO - TREMELLONI - TRABUCCHI - SULLO - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 44. - VILLA
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