Art. 3

In vigore dal 13 feb 1963
Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente art. 29-bis: "I soci e i loro familiari che non osservino gli obblighi statutari e regolamentari dei Circoli in misura non così grave da giustificare il provvedimento di radiazione, potranno essere sospesi per un periodo variabile da un mese ad un anno con decisione del Consiglio direttivo del Circolo d'iscrizione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1962 SEGNI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 19. - VILLA
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