Art. 2
In vigore dal 13 feb 1963
L'art. 26 è abrogato e sostituito dal seguente:
"I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota mensile, che viene stabilita dal segretario generale della Marina militare, proporzionatamente al grado.
I soci abbonati ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento di una quota mensile e di una tassa di ammissione che vengono stabilite dal segretario generale della Marina militare.
Le quote dei soci ordinari sono versate secondo le disposizioni impartite alle dipendenti autorità amministrative dal segretario generale della Marina militare.
I soci abbonati ed aggregati sono tenuti a versare anticipatamente l'importo di un semestre delle quota sociali al Circolo di iscrizione. Questo invia alla Presidenza dell'Ente l'ammontare delle quote dei soci abbonati, trattenendo invece le quote dei soci aggregati.
Le quote possono essere variate per determinazione del segretario generale della Marina militare".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-29;1856#art-2