Art. 1

In vigore dal 13 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 83, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente circoli della Marina militare e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . All'art. 25 del predetto statuto sono aggiunti i seguenti commi: "Nelle sedi dove esiste anche un Circolo comune a tutte le forze armate tali norme possono subire varianti che saranno contemplate nel regolamento interno del Circolo della Marina militare delle sedi suddette". Agli effetti delle prestazioni che i Circoli offrono ai soci, i regolamenti interni di ciascun circolo possono prevedere differenziazioni fra le varie categorie di soci, qualora ciò si renda necessario in relazione alle esigenze ed alle capacità ricettive locali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-29;1856#art-1

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