Art. 3
In vigore dal 26 dic 1962
Il posto di professore di ruolo convenzionato di cui al precedente cessa dall'essere destinato allo insegnamento di "Zootecnica speciale" e viene assegnato all'insegnamento di una disciplina che dovrà indicare la competente Facoltà in relazione alle particolari esigenze didattiche dell'Università di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1962
SEGNI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 64. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-05;1641#art-3