Art. 2
In vigore dal 26 dic 1962
In base al presente atto aggiuntivo viene elevato da L. 2.200.000 a L. 4.700.000 il contributo annuo per il mantenimento del posto stesso e viene fatto obbligo a all'Ente sovventore del versamento di un importo pari al 20% del contributo di L. 4.700.000 per la costituzione dello speciale fondo di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare al titolare del predetto posto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-05;1641#art-2