Art. 2

In vigore dal 26 dic 1962
In base al presente atto aggiuntivo viene elevato da L. 2.200.000 a L. 4.700.000 il contributo annuo per il mantenimento del posto stesso e viene fatto obbligo a all'Ente sovventore del versamento di un importo pari al 20% del contributo di L. 4.700.000 per la costituzione dello speciale fondo di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare al titolare del predetto posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-05;1641#art-2

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Art. 2 Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 1094, relativa alla istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato all'insegnamento di "Zootecnica speciale" presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo