Art. 1
In vigore dal 26 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto presidenziale 18 luglio 1956, n. 1094;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo, della convenzione stipulata il 7 novembre 1955 (approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 1094) relativo al posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di "Zootecnica speciale" presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-05;1641#art-1