Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 28 feb 1975
Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno vengono assegnate alle Sezioni appresso elencate.
1) SEZIONE UNICA.
opere assegnate le opere liriche, balletti, gli oratori e le opere analoghe;
diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
2) SEZIONE MUSICA.
opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe;
le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie;
compresi i relativi eventuali testi letterari;
diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.).
Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza.
Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
4) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.).
opere assegnate, le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie;
diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
5) SEZIONE CINEMA.
opere assegnate: le opere cinematografiche;
diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione.
Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse.
Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-5