Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 10 feb 1963
La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e Iscritti ordinari e straordinari), nonché di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.
La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in Paesi stranieri anche ad enti o privati italiani e stranieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-4