Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo I

Art. 3

In vigore dal 10 feb 1963
La Società può assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonché servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-3

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